sezione consulenti

CIRCOLARE n° 3 del 05-05-2005

Il 16 aprile 2004 è stata stipulata tra l'INPS, l'INAIL e le Associazioni imprenditoriali e sindacali di categoria la Convenzione per il rilascio di un DOCUMENTO UNICO DI REGOLARItà€ CONTRIBUTIVA  DURC che permetterà  alle imprese di ottenere la propria regolarità  contributiva nei confronti dei tre Enti con unico documento per:
· GLI APPALTI E SUBAPPALTI DI LAVORI PUBBLICI IN EDILIZIA(verifica autocertificazione per partecipazione alle gare d'appalto, aggiudicazione dell'appalto, pagamento SAL, pagamento saldo finale);
· PER I LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA (prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione o della denuncia d'inizio attività  DIA -);
· PER LE ATTESTAZIONI SOA (prima dell'invio della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio).
I soggetti legittimati a richiedere il DURC sono le Stazioni Appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica, le SOA, le imprese, i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria (questi ultimi due soggetti muniti d'apposita delega).
La richiesta può essere fatta in via telematica (obbligatoria per le Stazioni Appaltanti e per le SOA) o attraverso gli sportelli presso le Casse Edili.
Per i certificati di regolarità  contributiva e per le attestazioni SOA competente a rilasciare il DURC è la Cassa Edile della provincia dove l'azienda ha la sede legale, dopo aver verificato la regolarità  contributiva prima presso la Cassa e poi sulla BANCA DATI NAZIONALE delle imprese irregolari, dove affluiscono i dati di tutte le Casse Edili esistenti sul territorio nazionale.
Per i SAL e gli Stati Finali il DURC è rilasciato dalla Cassa Edile della provincia in cui sono eseguiti i lavori, verificata la regolarità  dei versamenti per il periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione. A tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile di versamento, tutti i cantieri aperti.
 
 
L'impresa si considera in regola quando ha effettuato i versamenti contributivi mensili scaduti alla data della richiesta del DURC, o alla data o per i periodi indicati nella richiesta stessa.
Condizione per la regolarità  dell'impresa anche al fine del rilascio del DURC per i SAL e gli Stai Finali è che la stessa dichiari sulla denuncia presentata alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero d'ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale.
Dal 16 marzo verranno trasmesse alla BANCA DATI NAZIONALE le seguenti informazioni:
- elenco delle imprese suddivise in:
· €REGOLARI in quanto abbiano effettuato entro il 28 febbraio il versamento contributivo relativo alla denuncia del mese di gennaio 2005 e non abbiano altri debiti verso la Cassa Edile per i periodi precedenti;
· €IRREGOLARI in quanto non abbiano effettuato il citato versamento entro il 28 febbraio e/o abbiano altri debiti per periodi precedenti;
· €REGOLARIZZATE, cioè segnalate come irregolari nell'elenco di cui al punto 2) ma che abbiano regolarizzato la propria posizione successivamente al 28 febbraio, specificando la data del versamento contributivo che determina tale regolarizzazione.
Il flusso dei dati dalle Casse Edili alla BANCA DATI NAZIONALE, come sopra descritto per il mese di gennaio, proseguirà , con cadenza mensile, per i mesi successivi con le stesse modalità  e gli stessi criteri.
Le imprese sono invitate in caso di sospensione dell'attività  lavorativa a darne immediata comunicazione al fine di non essere segnalate fra quelle irregolari; tempestiva deve essere anche la comunicazione di ripresa dell'attività .
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, che si potranno avere anche per le vie brevi contattando il numero 0961-507313.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Geom. N. Parrotta)

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