sezione consulenti

CIRCOLARE n° 1 del 12-01-2006

Si comunica che con decorrenza gennaio 2006 diventa obbligatoria la trasmissione telematica delle denunce mensili dei lavoratori occupati;non saranno più accettate denunce in forma cartacea.
Per la trasmissione telematica è messo a disposizione delle Imprese e dei Consulenti un programma scaricabile dal sito internet http://mut.cnce.it.
Per essere abilitati alla trasmissione telematica le Imprese ed i Consulenti devono tempestivamente chiedere il codice di accesso e la parola chiave. La richiesta dei Consulenti deve avvenire attraverso la compilazione del modulo allegato.
La trasmissione telematica della denuncia mensile deve essere effettuata entro e non oltre la fine del mese successivo al periodo di paga cui si riferisce.La trasmissione viene convalidata dalla procedura la quale ne rilascia ricevuta. Un invio non convalidato viene considerato come non effettuato.
La totale sospensione dell'attività  non esonera dall'obbligo di invio della denuncia che in questo caso sarà  ovviamente negativa.
Si precisa che l'invio telematico non esonera le Aziende ed i Consulenti dalla presentazione alla Cassa del frontespizio (Mod.03) della denuncia dei lavoratori occupati con la dicitura €valido per denuncia telematica
timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'Impresa.
In assenza del frontespizio la denuncia telematica non potrà  essere recepita dal sistema e si intenderà  come non pervenuta. Determinazioni diverse potranno essere assunte allorchè sarà  validata la firma digitale.
Sono stati fissati i seguenti incontri con le Imprese e i Consulenti delle tre province che rientrano nella giurisdizione della Cassa per illustrare le modalità  di funzionamento della procedura per la trasmissione telematica: 
-                    Vibo Valentia: mercoledì 25  gennaio  ore  16,00  sede Assindustria Viale Affaccio IV trav. 6;
-                    Crotone: giovedì 26 gennaio ore 09,30 sede Ente Scuola Via Cutro 426;
-                    Catanzaro: giovedì 26 gennaio 0re 16,00   sede Cassa Edile Via E. Scalfaro 1/A.
Si resta a disposizione per qualsiasi delucidazione dovesse necessitare. 
TRATTENUTE FISCALI SU CONTRIBUTO CASSA EDILE (EX. ART. 37 C.C.N.L.)
In base alle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.lgs 314/97 ed alle circolari del Ministero delle Finanze n. 235/E del 1998 e n. 55 del 1999 si comunicano di seguito le percentuali del contributo Cassa Edile (ex-art. 37 C.C.N.L.) per finalità  di assistenza sociale e di assistenza sanitaria per l'anno 2005:
- FINALITA' DI ASSISTENZA SOCIALE:      0,4976%
- FINALITA' DI ASSISTENZA SANITARIA:  0,1049%
Il contributo complessivo (5/6 a carico impresa, 1/6 a carico lavoratore)andrà   assoggettato  a  ritenuta  fiscale  solo  per la quota destinata afinalità  di assistenza sociale.
Si ricorda che, per quanto riguarda la quota di contributo (0,1049%) utilizzata per prestazioni assistenziali sanitarie, costituisce imponibile  fiscale la parte di esso che eccede l'importo massimo complessivo di euro 3.615,00.
Con i migliori saluti.
 
IL PRESIDENTE
Massimo Procopio
 

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