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CIRCOLARE n° 3 del 20-11-2006

RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO 13 NOVEMBRE 2006

CONTRIBUTO CASSA EDILE (ART. 16)
Dal 1° novembre 2006 il contributo Cassa Edile passa dal 2,20% al 2,50%, di cui il 2,08% a carico dei datori di lavoro e lo 0,42% a carico dei lavoratori.
Per effetto di questa variazione l'ammontare complessivo dei contributi da versare dal 1° novembre 2006 è 7,824% così suddiviso:
- quota a carico impresa:      6,442%
- quota a carico lavoratori :  1,382%
INDENNITA' INTEGRATIVA O SOSTITUTIVA DI MALATTIA (ART. 2)
Trattamento economico a norma dell'art. 26 del CCNL 20 maggio 2004.
Il trattamento è corrisposto direttamente dall'Impresa ai lavoratori, mese per mese.
Per le malattie a cavaliere di due anni superiori a 180 giorni, per le quali non si ha diritto al trattamento di malattia, previsto dall'art. 26 del CCNL, l'Impresa corrisponde, per le sole giornate indennizzate dall'INPS, una prestazione economica calcolata in base ai commi 5 e 6 dell'art. 26 del CCNL.
L'Impresa, successivamente, a mezzo dei modelli D.O.M.I., provvederà  a conguagliare, ai sensi dell'accordo 30 marzo 1988, l'importo spettante con quanto dovuto alla Cassa Edile.
DISPOSIZIONI COMUNI (SI AGGIUNGE LA LETTERA D)
Le ore di lavoro denunciate e coperte da versamento presso l'Edilcassa Regionale Calabrese sono ritenute valide per l'accertamento dei requisiti, con decorrenza dicembre 2004, a condizione che sia trasmesso alla Cassa Edile il relativo attestato.

BANCA NAZIONALE IMPRESE IRREGOLARI D.U.R.C.

Si comunica che nei casi di effettuazione di un versamento contributivo senza invio della relative denuncia telematica mensile, la posizione dell'Impresa verrà  segnalata come irregolare alla BANCA NAZIONALE IMPRESE IRREGOLARI alla quale occorre far riferimento nell'istruttoria diretta ad accertare la regolarità  contributiva dell'impresa per il rilascio del D.U.R.C.
Si ribadisce, inoltre, quanto già  comunicato con la circolare n. 3/2005: in caso di sospensione dell'attività  lavorativa occorre darne tempestiva comunicazione corredandola della corrispondente comunicazione di sospensione di attività  presentata all'INPS.
In mancanza di detta comunicazione, considerato che sarà  rilevata, per il periodo di sospensione, una scopertura contributiva, l'impresa verrà  segnalata come irregolare alla BANCA NAZIONALE.
Si rammenta che occorre comunicare anche la ripresa dell'attività  produttiva.
Si trasmettono in allegato le tabelle paga giornaliere del trattamento dovuto, a decorrere dal 1° luglio 2006, ai lavoratori per i casi di malattia, infortunio e malattia professionale, per effetto del rinnovo del contratto collettivo interprovinciale di lavoro.
Con i migliori saluti.
IL PRESIDENTE
Massimo Procopio

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