sezione consulenti

In riferimento ad alcuni quesiti formulati al PREVEDI si trasmettono di seguito le risposte con nota del 28/7/2015.

a) Per gli impiegati non sono da considerare utili ai fini del requisito dei 15 giorni di calendario per il riconoscimento dell’intero contributo contrattuale Prevedi, le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita. Rientrano, invece, i periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità.
Per gli operai si conferma che il contributo contrattuale deve essere calcolato con esclusivo riferimento alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Le ore di assenza relative ai periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità sono da considerare ore ordinarie effettivamente lavorate.

 


b) Come sottolineato nella nota in riscontro, l’accordo “industria” del 29 gennaio 2002 e quello “artigianato” del 24 aprile 2002 prevedono, in materia di lavoro temporaneo, l’applicazione alla categoria degli operai della contrattazione collettiva di settore compresa la previdenza complementare. Di conseguenza, a tali lavoratori va riconosciuto il “contributo contrattuale Prevedi” di cui all’allegato 6 al verbale di accordo 1° luglio 2014 per il rinnovo del CCNL Industria e Cooperazione e nel Verbale d’accordo 16 ottobre 2014 che ha integrato l’accordo del 24 gennaio 2014 per il rinnovo del CCNL per i lavoratori delle imprese artigiane e pmi industriali sottoscritto da ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani e CLAAI. Per gli impiegati in somministrazione, non ricompresi dall’accordo citato, trovano applicazione le disposizioni legislative in materia di trattamento economico e normativo, vigenti in materia.

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