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Con la circolare 35 dello scorso 8 ottobre, il Ministero del Lavoro ha fatto riferimento alla determinazione n. 1/2010 dell'Autorita'  di Vigilanza sui contratti pubblici la quale stabilisce che anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione (DURC) vada riconosciuta una validita'  trimestrale  con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili.

 

Sempre in relazione ai contratti pubblici disciplinati dal Codice degli appalti (D. Lgs. 163/2006), il Ministero del Lavoro specifica, inoltre, che nell'ambito delle procedure di selezione dell'appaltatore il DURC deve essere acquisito per ciascuna specifica procedura per la quale è stato richiesto.
Resta fermo, pero', l'obbligo per le stazioni appaltanti pubbliche, previsto dall'articolo 16-bis del Decreto Legge 185/2009, di acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarita'  Contributiva (DURC) dagli istituti o dagli Enti abilitati al rilascio (in tal caso dalla Cassa Edile) in tutti i casi in cui è richiesto dalla Legge. Tale DURC attesta che l'impresa è in regola alla data del rilascio del documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validita'  trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.
Il DURC ha validita'  trimestrale anche se viene richiesto ai fini del controllo delle autocertificazioni ed attesta la regolarita'  alla data dell'autocertificazione che a'¨ stata indicata nella richiesta.
Il DURC potra'  essere utilizzato dalla stazione appaltante, all'interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini dell'aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto, purche' sia ancora in corso di validita' .
Ad ogni buon conto il Ministero sottolinea che nell'ambito degli appalti pubblici, non puo' essere utilizzato un DURC a fini diversi dagli appalti pubblici stessi in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e Casse Edili seguono ambiti e procedure diverse.
La validita'  trimestrale è applicata anche in caso di liquidazione di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere il DURC per ciascuna di queste operazioni.
L'obbligo di produzione del DURC sussiste anche in caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia mediante procedura di cottimo fiduciario (ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006); anche in questo caso il documento avra'  validita'  trimestrale con riferimento al contratto specifico.
Nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validita'  trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto.
La validita'  trimestrale del DURC va stesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori.
Invece, il DURC rilasciato per la fruizione dei benefici normativi e contributivi ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha validita'  mensile.
Infine, il Ministero ricorda che per quanto concerne i lavori privati in edilizia, il DURC ha una validita'  trimestrale e pua'² essere utilizzato, per l'intero periodo di validita' , ai fini dell'esecuzione di pia'¹ lavori.
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