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A partire dal 1 agosto 2014 viene applicato, anche dalla Cassa Edile di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, il contributo addizionale previsto a livello nazionale dalle Parti Sociali di settore relativamente ai contratti di apprendistato applicati.

Per i periodi precedenti tale contribuzione era stata sospesa dalla Parti Sociali Territoriali attraverso l’utilizzo del fondo di riserva APES, le cui risorse sono oramai terminate, che ha consentito fino ad oggi la liquidazione delle CIG Ordinarie a favore degli apprendisti e per i quali l’INPS non indennizza la relativa integrazione.

Pertanto, giusto accordo del 28 luglio 2014 delle Parti Sociali Territoriali, occorre dare corso all’applicazione dei CCNL nazionali, differenziando la relativa contribuzione secondo il seguente schema che riporta la sintesi contenuta nei diversi CCNL:

- Per le imprese che applicano il CCNL Ancpl-Legacoop, Aniem-Confapi e Ance il contributo sarà pari allo 0,30% della retribuzione imponibile.

- Per le imprese che applicano il CCNL Artigianato il contributo sarà pari all’1% della retribuzione imponibile.

Il fondo costituito servirà ad erogare la Cassa Integrazione Guadagni (CIGO) agli operai apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici.

 

CIRCOLARE 4/2014

 

 

 

SINTESI COMPARATA AL 5/8/2014 DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NORME CONTRATTUALI NAZIONALI SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI

EDILI (INDUSTRIA) - ANCE

CCNL 18.6.2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini

Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Articolo 92
Disciplina dell'apprendistato

OMISSIS

Con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO). Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.

Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;

- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;

- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g. dell'apprendista;

- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa cassa edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione.

- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'Inps, dell'autorizzazione all'intervento c.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

OMISSIS

 

EDILI (ARTIGIANATO) - Anaepa/Confartigianato;  CNA Costruzioni; - Fiae-Casartigiani; Dipartimento Edile Claai;
Accordo 6.5.2013

Accordo per il rinnovo dell'Allegato D (Apprendistato) del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del 23 luglio 2008 e smi.

OMISSIS

Art. 17 - Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti

Le Parti stabiliscono che con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI che applicano il presente C.C.N.L., potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO).

A tal fine, presso ogni Cassa Edile, sarà costituito un Fondo per l'assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1.

Tale prestazione sarà erogata dalla cassa edile per un massimo di 150 ore/anno attraverso l'impresa, agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai all'art. 12 del presente C.C.N.L. e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli apprendisti in forza, di un contributo che sarà stabilito territorialmente dalle Parti firmatarie il presente Accordo; la misura della percentuale di contribuzione non potrà essere inferiore all'1% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista. Sono fatti salvi tutti gli accordi attivi nel territorio e siglati in ottemperanza all'Allegato "L" del C.C.N.L. 1° ottobre 2004.

Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g. dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa cassa edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione.

Tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'Inps, dell'autorizzazione all'intervento C.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

Le Parti territoriali possono prevedere l'estensione per la copertura dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa anche per mancanza di lavoro.

 

EDILI (COOPERATIVE)  - Agci-Psl, Ancpl-Legacoop e Federlavoro e Servizi/Confcooperative
CCNL 24.6.2008

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori delle cooperative di produzione e Lavoro dell'edilizia e attività affini
Articolo 30
Disciplina del contratto di lavoro di apprendistato

OMISSIS

Con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO). Tale prestazione sarà erogata dalla cassa edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell’attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall’apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.

Condizioni per l’erogazione della prestazione sono:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;

- l’iscrizione dell’apprendista, all’atto dell’evento, presso la Cassa Edile;

- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g. dell’apprendista;

- la regolarità dell’impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa cassa edile all’atto di liquidazione della domanda di prestazione.

- tale prestazione verrà anticipata all’apprendista dall’impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell’Inps, dell’autorizzazione all’intervento c.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Nell’ipotesi in cui l’impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l’evento. In questo caso l’impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuto verificarsi dell’evento atmosferico nel cantiere interessato.

OMISSIS

 

EDILI (PICCOLA INDUSTRIA) - CONFIMI
Accordo di Rinnovo 28.10.2013

Accordo di rinnovo del C.C.N.L. 12 maggio 2010 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.
Articolo 94
Disciplina dell'apprendistato

OMISSIS

Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti

Con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa integrazioni guadagni (C.i.g.o.). Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa Edile

per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.

Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;

- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso l'Edilcassa;

- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.i.g. dell'apprendista;

- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;

- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Edilcassa.

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Edilcassa entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'Inps, dell'autorizzazione all'intervento C.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista. Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Edilcassa entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

 

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