CIRCOLARE n° 1 del 20-01-2003

  

TRATTENUTE FISCALI SU CONTRIBUTO CASSA EDILE (EX. ART. 37 C.C.N.L.)

In base alle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.lgs 314/97 ed alle circolari del Ministero delle Finanze n. 235/E del 1998 e n. 55 del 1999 si comunicano di seguito le percentuali del contributo Cassa Edile (ex-art. 37 C.C.N.L.) per finalità  di assistenza sociale e di assistenza sanitaria per l'anno 2002:

- FINALITA' DI ASSISTENZA SOCIALE: 0,3463

- FINALITA' DI ASSISTENZA SANITARIA: 0,0819

Il contributo complessivo (5/6 a carico impresa, 1/6 a carico lavoratore) andrà  assoggettato a ritenuta fiscale solo per la quota destinata a finalità  di assistenza sociale.

Si ricorda che, per quanto riguarda la quota di contributo (0,06%) utilizzata per prestazioni assistenziali sanitarie, costituisce imponibile fiscale la parte di esso che eccede l'importo massimo complessivo di euro 3.615,00.

- 

RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO 16 DICEMBRE 2002

- Dal 1° gennaio 2003 il Contributo Anzianità  Professionale Edile (art. 15)

passa dal 2,20% al 2,40%.

- Dal 1° gennaio 2003 il Contributo Cassa Edile (art. 16) passa dal 2,40% al 2,20% (di cui 1,83% a carico dei datori di lavoro e lo 0,37% a carico dei lavoratori).

Se il versamento non viene effettuato entro un mese dalla fine del periodo di paga a cui si riferisce, vanno applicate le seguenti tabelle:

PERIODO DI PAGA

VERSAMENTO ENTRO IL:

- 

31/5

30/6

31/7

31/8

30/9

31/10 ed oltre

Aprile

CONTRIBUTO

- 

2.20

2.40

2.60

2,80

3.00

3.40

Maggio

- 

2.20

2.40

2.60

2,80

3.00

Giugno

- 

- 

2.20

2.40

2.60

2,80

Luglio

- 

- 

- 

2.20

2.40

2.60

Agosto

- 

- 

- 

- 

2.20

2.40

Settembre

- 

- 

- 

- 

- 

2.20

PERIODO DI PAGA

VERSAMENTO ENTRO IL:

- 

30/11

31/12

31/01

28/02

31/3

30/4 ed oltre

Ottobre

CONTRIBUTO

- 

2.20

2.40

2.60

2,80

3.00

3.40

Novembre

- 

2.20

2.40

2.60

2,80

3.00

Dicembre

- 

- 

2.20

2.40

2.60

2,80

Gennaio

- 

- 

- 

2.20

2.40

2.60

Febbraio

- 

- 

- 

- 

2.20

2.40

Marzo

- 

- 

- 

- 

- 

2.20

- 

L'ammontare globale dei contributi da versare rimane invariato, mentre la percentuale dei contributi a carico del lavoratore passa dal 1,362% al 1,332%.

Si trasmettono, in allegato, le tabelle paga giornaliere del trattamento dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai lavoratori per i casi di malattia, infortunio e malattia professionale.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Geom. N. Parrotta)

ALLEGATI

Tabella operai
Tabella Impiegati
Tabella apprendisti operai
Tabella apprendisti impiegati

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