Aggiornata il 30 luglio 2013

Si comunicano, di seguito, le indicazioni operative relative alla Delibera 1/2011 del Comitato della Bilateralita', approvate dal Consiglio di Amministrazione della Cnce nella riunione del 12 gennaio u.s., che saranno attive con la denuncia del mese di febbraio 2012.  Si fa presente l'opportunita'  di trasmettere sin da subito le nuove informazioni richieste sul MUT, sebbene saranno considerate obbligatorie a partire da luglio 2012 (ora gennaio 2013, termine modificato dall'accordo nazionale del 25 luglio 2012), pena la irricevibilita'  della denuncia telematica. Dette informazioni consentono pertanto la segnalazione dal 1 ottobre 2012 del raggiungimento o meno della congruita'  per tutti i lavori pubblici e per i lavori privati superiori a euro 70.000,00 (ora 100.000,00, importo modificato dall'accordo nazionale del 25 luglio 2012). Da gennaio 2013 (ora ottobre 2014, termine modificato dagli accordi nazionali del 25 luglio 2012 e del 25 luglio 2013) la congruita'  sara'  requisito imprescindibile per il rilascio del DURC.

Si informa, inoltre, che tra breve sara'  possibile, nell'area riservata del nostro sito internet (www.cassaedile-czkrvv.it), sia per i consulenti sia per le imprese, inviare la denuncia nuovi lavori (DNL) indipendentemente dal MUT,  con la possibilita'  di visualizzare immediatamente le informazioni immesse ai fini della denuncia periodica mensile. Ci riserviamo di trasmettere ogni ulteriore iniziativa sull'argomento.

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE  DELIBERA 1/2011 CNCE

1. A partire dalla denuncia relativa al mese di febbraio 2012 le Casse Edili dovranno inserire nel modello di denuncia stessa i seguenti campi:

  • descrizione cantiere
  • indirizzo cantiere
  • committente (pubblico/privato)
  • nominativo e codice fiscale committente
  • tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio)
  • nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in  subappalto)

 

2) Nella sezione relativa ai cantieri saranno previsti i seguenti campi (che rappresentano una autodichiarazione dell'impresa in merito alla quale la Cassa Edile ha facolta' di richiedere una verifica documentale):

a) valore complessivo di aggiudicazione dell'opera

b)  valore lavori edili

c)  data inizio e fine (presunta) lavori

 

3) In caso di utilizzo di subappalti, si dovra' prevedere, per ciascun cantiere, una scheda contenente i seguenti campi:

  • opere subappaltate
  • valore opere subappaltate
  • nominativo imprese subappaltatrici
  • data inizio e fine lavori

4)  In caso di presenza lavorativa, in ciascun cantiere, di lavoratori autonomi, titolari d'mpresa, soci o collaboratori familiari, si dovra' prevedere, nell'elenco lavoratori, la compilazione dei seguenti campi:

- nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto lavorativo non dipendente
- tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, socio, collaboratore)

- cantiere di attivita'
- numero ore lavorate (max 173 mensili)

 

Il costo relativo a tali tipologie lavorative sara' calcolato dalla Cassa Edile utilizzando, convenzionalmente, la retribuzione in vigore per l'operaio specializzato moltiplicata per il numero di ore dichiarate come lavorate ed il risultato concorrera' alla definizione del costo complessivo della manodopera.

 

5) Come viene prescritto dalla circolare nazionale della CNCE, le Casse Edili, inoltre, sono tenute a modificare il modello di denuncia onde consentire che, nella compilazione della stessa, le ore lavorative e le festivita' siano attribuite, per ciascun lavoratore, allo specifico cantiere di attivita'. In tal senso la Cassa Edile di CZ-KR-VV, gia'  dal 1 febbraio 2011, aveva provveduto ad adeguare il modello di denuncia per cantiere, e che con le nuove ulteriori specifiche nazionali si è provveduto a dettagliare con precisione le ore del lavoratore.

 

6) In relazione all'utilizzo della denuncia mensile come strumento indispensabile per la verifica di congruita' della manodopera da parte della Cassa Edile, ogni modifica o integrazione della stessa dovra' prevedere l'invio di una denuncia integrativa/sostitutiva da parte dell'impresa, garantendone la tracciabilita'.


7) La compilazione dei campi della denuncia relativi al nuovo cantiere dovra', di norma, essere effettuata dall'impresa principale. Qualora la prima denuncia relativa al cantiere pervenga da un'impresa subappaltatrice (ad esempio da imprese di movimento terra) la compilazione dovra' riguardare soltanto i campi, previsti al punto 1, relativi al tipo di lavoro, al nominativo e codice fiscale dell'appaltatore e all'indirizzo del cantiere, per consentire un successivo collegamento ai dati forniti dall'impresa principale.


8) Le Casse Edili sono tenute ad informare le imprese che, dalla denuncia relativa al mese di aprile 2012, sara' effettuata una verifica di congruita' della manodopera denunciata nei lavori pubblici e in quelli privati di importo superiore ai 70.000 euro. Sara', inoltre, comunicato alle imprese che, pur essendo inizialmente tale verifica a carattere sperimentale, la corretta compilazione, nella denuncia mensile, dei dati relativi ai cantieri evitera' il ricorso, da parte della Cassa Edile, ad altre forme di acquisizione dei dati necessari e facilitera' la futura gestione, nel 2013, della verifica di congruita' come condizione per il rilascio del DURC al termine dei lavori.

 

9) Dalla denuncia relativa al mese di Aprile 2012, le Casse Edili si doteranno di uno strumento informatico (per brevita' definito - contatore di congruita'-) che registrera' mensilmente per ogni cantiere:

  1. la quota mensile del valore dei lavori edili riferiti al cantiere (dati b) e c) del punto 2).
  2. la quota mensile del costo minimo della manodopera (percentuali previste dall'Avviso comune applicate alla quota del valore dei lavori)
  3. il costo mensile della manodopera dell'impresa principale (imponibile Cassa Edile x2,5)
  4. il costo mensile della manodopera di ciascuna impresa subappaltatrice (imponibile Cassa Edile x2,5)

 

10) Il contatore dovra' consentire alla Cassa Edile e all'impresa principale interessata di monitorare mensilmente l'andamento degli indicatori riportati al punto precedente e di un ulteriore indicatore riassuntivo del €livello di congruita' registrato fino al momento della consultazione. Ad esempio, dopo sei mesi dall'avvio del cantiere, si potra' confrontare il costo minimo della manodopera da raggiungere nel semestre con il costo della manodopera effettivamente raggiunto dall'insieme delle imprese impegnate nei lavori del cantiere.

 

11)   Le Casse Edili, a partire dalla denuncia relativa al mese di aprile 2012, potranno utilizzare i dati ricavati dal citato contatore per verificare con l'impresa principale (ed eventualmente anche con le subappaltatrici) le motivazioni relative al mancato raggiungimento del livello minimo di costo della manodopera o, in caso di superamento di tale livello, per registrare l'effettiva incidenza percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori relativi alla tipologia di opere esaminata.

12) Entro il mese di giugno del 2012 le Casse Edili faranno pervenire al Comitato della bilateralita', tramite la Cnce, le risultanze e le osservazioni in merito alla sperimentazione realizzata nei primi mesi dell'anno, in modo tale da consentire al Comitato stesso di decidere in merito ad eventuali modifiche delle procedure operative da applicare nel secondo semestre del 2012.

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