Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 16) e per la gratifica natalizia (art. 17) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività  di cui al punto 3) dell'art. 18.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'allegato F al presente contratto.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

l'eventuale indennità  per apporto di attrezzi di lavoro;
le quote supplementari dell'indennità  di caropane non conglobate nella paga base (cioè per
lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario sia esso diurno, notturno o festivo;
la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
la diaria e le indennità  di cui all'articolo 22;
i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

le indennità  per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità  è stato tenuto conto - come già  nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 18.

La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie, per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità .

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 27, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,50% lordo (allegato F).

Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (allegato F).

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà  essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità  di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità  parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità , si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione e i trattamenti economici di cui agli artt. 16 e 17, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause metereologiche e di sospensione di lavoro in genere.

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